TREMONTI TER - LA "MANOVRA D' ESTATE"
La detassazione degli utili reinvestiti in macchinari e apparecchiature
Pubblicato mercoledì 7 ottobre 2009
Con l'art. 5 del D.L. 1 ° luglio 2009, n. 78, il Legislatore rinnova per la terza volta l'appuntamento con la possibilità di applicare una variazione in diminuzione rilevante ai fini IRPEF o IRES direttamente nella dichiarazione dei redditi, a fronte del sostenimento, da parte dei soggetti che producono reddito d'impresa, di investimenti in beni strumentali, con l'intento, dichiarato, di sostenere la competitività del nostro tessuto produttivo. La «detassazione Tremonti-ter » prevede:
- l'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa è pari al 50% degli investimenti di riferimento. In pratica, l'agevolazione è costituita da una riduzione dell'imponibile IRES pari al 50% del costo sostenuto.
- rilevano solo gli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO;
- vanno presi in considerazone gli investimenti fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge (1 ° luglio 2009) e fino al 30 giugno 2010. Per l'acquisto rileva il momento di consegna / spedizione, ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà.
Beni e prodotti Sami agevolabili
I beni oggetto degli investimenti agevolati sono i macchinari e le apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007. Non sono oggetto di agevolazione altre categorie di beni. Le agevolazioni della Tremonti-ter si applicherà solo all'acquisto di apparecchiature e macchinari nuovi (beni acquisti da produttori o rivenduti con attestazione di mancato utilizzo). Analizzando la divisione 28 della tabella Ateco in riferimento al materiale Sami si trovano:
- I motori a combustione interna, (sono esclusi motori destinati a mezzi di trasporto) es.gruppi elettrogeni o impianti di cogenerazione (cfr. 28.11.11)
- Le turbine e turboalternatori (incluse parti ed acessori) es. campo coogenerativo(cfr. 28.11.20)
- Le pompe e compressori (cfr. 28.12.0 e 28.13.0)
- I forni e/o bruciatori(cfr. 28.21.10)
- Le caldaie da riscaldamento(cfr. 28.21.21):
- Fabbricazione di altri sistemi di riscaldamento(cfr. 28.21.29):
- Le apparecchiature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione e/o condizionatori fissi(cfr. 28.25.00):
- Le apparecchiature per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico: (cfr. 28.29.91):
- Le apparecchiature per filtrare o depurare alimenti o bevande (cfr.28.93.0)
- Le apparecchiature di macchine per lavanderie stirerie (incluse parti e/o acessori) es. generatori di vapore(cfr.28.94.30)
- Le apparecchiature per istituti di bellezza e centri benessere(cfr.28.99.30) es. bagni turchi, saune,docce emozionali,vasche idromassaggio,piscine ecc. ecc.
Il decreto è stato convertito in legge il 5 agosto 2009 ed è quindi giuridicamente efficace!
Componenti del costo di acquisto
Il costo effettivamente sostenuto dall'impresa per acquistare o realizzare il bene strumentale. Il costo comprende (art. 110 Tuir) eventuali oneri accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, progettazione, dazi su importazioni, montaggio, installazione, perizie e collaudi, spese di messa a punto).
L'agevolazione opera anche per le società in perdita:
Le imprese in contabilità ordinaria possono utilizzare la perdita in compensazione con i redditi della stessa natura realizzati nei cinque successivi periodi di imposta