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Legge 99-2009 in materia di energia.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia (DDL 1441)

Pubblicato lunedì 14 settembre 2009

Le "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia (DDL 1441)" sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale N. 176 (Suppl. Ordinario N. 136) di venerdì 31 luglio come LEGGE 23 luglio 2009, n. 99.

 Questi i punti principali:

1. semplificazione delle procedure di accesso agli incentivi: le caldaie a condensazione non avranno più bisogno dell'attestato di qualificazione energetica e dell'attestato di certificazione energetica per accedere al bonus fiscale. Modificando la Legge 244/07 (Finanziaria) va a semplificare l'iter procedurale per l'ottenimento della DETRAZIONE 55% nei casi di "sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione" (rif. art. 1, comma 347 della Legge 296/06 e s.m.i.). In pratica, dall'entrata in vigore della presente legge anche per tali interventi la procedura NON richiede più l'acquisizione e l'invio ad ENEA dell'Attestato di Certificazione o Qualificazione energetica (documento già 'eliminato' dalla L. 244/07 per l'installazione di pannelli solari termici e per la sostituzione di finestre comprensive di infissi).
L'alleggerimento degli adempimenti documentali favorirà ulteriormente l'installazione delle CALDAIE A CONDENSAZIONE e degli altri sistemi detraibili.

2. modifica della definizione di impianto termico: Dalla definizione di "IMPIANTO TERMICO" - riportata nell'allegato A al D.Lgs. 192/05, e s.m.i. - elimina il riferimento agli SCALDACQUA UNIFAMILIARI, facendo così decadere l'equiparazione di tali apparecchi alle caldaie. Introduce, nel suddetto Allegato A, la seguente definizione: «14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario è un impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nel numero 14 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria».Le operazioni previste specificatamente dalla legge per gli impianti termici - come ad esempio la "prova fumi", la compilazione del Libretto di Impianto, etc. - NON devono, pertanto, essere applicate agli scaldacqua/scaldabagni unifamiliari. N.B. Ai fini della SICUREZZA gli scaldacqua/scaldabagni a gas devono essere periodicamente controllati e manutenuti, secondo le istruzioni del costruttore

3. modifiche del DL 152 "Testo Unico Ambiente" in conformità alle principali direttive europee: In particolare vengono eliminati quei disposti "tecnici" che - di fatto - ostacolavano l'utilizzo di CALDAIE A CONDENSAZIONE > 35 kW, come ad esempio: divieto di formazione di condensa nei sistemi fumari, obbligo di utilizzare raccordi fumari 'esclusivamente metallici', etc.

La norma, in allegato, è entrata in vigore a partire dal 15/08/2009.

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